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Oggetto: Nuove disposizioni in materia
di circolazione di prova
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AVVERTENZA
Si
ripropone il testo della circolare U. di G. MOT A 30 del 2 dicembre 1999,
evidenziando in grassetto le modifiche apportate con la presente circolare.
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Com'è
noto, sulla G.U n. 25 del 30 gennaio 2002 è
stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
2001, n. 474 (di seguito denominato Regolamento), recante norme per la semplificazione
del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.
Con
tale provvedimento sono stati abrogati gli artt. 98, commi 1 e 2, e 100,
comma 6, del vigente codice della strada, nonchè il riferimento,
contenuto nel comma 7 del medesimo art. 100, alle targhe di prova. Sono
stati inoltre abrogati, per quanto concerne il regolamento di esecuzione
e di attuazione del codice della strada, gli artt. 254 e 256, comma 3, i
riferimenti alla targhe di prova contenuti negli artt. 258, comma 1, 260
comma 1, e nell'appendice XIII al titolo III , paragrafo O), punto 0.2,
nonchè la figure III 4/o, III 4/q e III 4/r degli allegati al titolo
III , le lettere l), m), n) e o) del paragrafo 1 dell'appendice XII al titolo
III e le lettere b), d), i), ed l) del paragrafo 1, punto 1.3 dell'appendice
XIII al titolo III. Ciò
premesso, si rende noto che, in attuazione del Regolamento, sono stati pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2004 i seguenti provvedimenti
normativi:
- Il
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 novembre
2003, n. 374 il quale a norma dell'art, 1, comma 3, del Regolamento,
stabilisce le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo
di validità dell'autorizzazione alla circolazione di prova;
- il
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 31 luglio
2003 il quale , a norma dell'art. 2, comma 5, del Regolamento, determina
la maggiorazione dovuta all'erario nel caso di produzione delle targhe
di prova da parte dei soggetti esercenti, ai sensi della legge 8 agosto
1991, n. 264, l'attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto, di seguito denominati studi di consulenza.
Appare
pertanto necessario ridefinire l'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni
alla circolazione di prova, alla luce delle intervenute modifiche normative.
1)
- PREMESSA
Ai
sensi dell'art. 1 del regolamento, i veicoli che circolano su strada per
esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni
o trasferimenti, anche per ragioni di vendita
o di allestimento non devono essere muniti della carta di circolazione di
cui agli articoli 93, 110 e 114 del codice della strada, ma devono essere
provvisti di un'autorizzazione per la circolazione di prova.
2)
- AUTORIZZAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE DI PROVA
2.1)
- Soggetti
ai quali può essere rilasciata
L'autorizzazione
per la circolazione di prova può essere rilasciata, ai sensi dell'art.
1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento:
- alle
fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;
- ai
loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
-
ai commercianti autorizzati di tali veicoli (indipendentemente dalla
sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente
dalle modalità attraverso le quali l'attività di commercio
viene esercitata, potendosi trattare anche di vendita "on line");
-
alle aziende che esercitano attività di trasferimento su strada
di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e
per tragtti non superiori a 100 km;
- agli
istituti universitari e agli enti pubblici e privati di ricerca che
conducono sperimentazioni su veicoli;
- alle
fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
- alla
fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di
veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi
o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione,
ai sensi dell'articolo 236 del Regolamento di esecuzione del codice
della strada;
- ai
loro rappresentanti, concessionari, commissionari o agenti di vendita;
- ai
commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o
dispositivi di equipaggiamento (indipendentemente dalla sussistenza
o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente
dalle modalità attraverso le quali l'attività di commercio
viene esercitata, potendosi trattare anche di vendita "on line");
- agli
esercenti di officine di autoriparazine e di trasformazione, anche per
proprio conto.
L'elencazione
è tassativa e non ammette deroghe.
2.2)
- Richiesta e documentazione.
Per
ottenere l'autorizzazione per la circolazione di prova,
gli interessati devono presentare apposita domanda, compilata utilizzando
il modello unificato TT2119:
-
all'Ufficio della Motorizzazione della provincia in cui è
ubicata la sede principale o la sede secondaria dell'impresa richiedente
(non rilevano viceversa le mere unità locali, non essendo possibile
il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova rispetto
a queste ultime);
- ovvero,
ad uno studio di consulenza che abbia ottenuto l'abilitazione di cui
al successivo paragrafo 7).
Alla
domanda devono essere allegati: a) ricevuta di versamento di 5,16 euro sul
conto corrente postale 9001;
b) ricevuta di versamento di 20,66 euro sul
conto corrente postale 4028;
c) ricevuta di versamento sul conto corrente postale n. 121012,
dell'ammontare precisato nel successivo paragrafo 4.1);
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione nel
registro delle imprese per la specifica attività esercitata, la sede
principale o secondaria per la quale viene richiesta l'autorizzazione alla
circolazione di prova, nonchè la qualità di rappresentante,
concessionario, commissionario ecc., secondo le istruzioni generali in materia
di autocertificazione impartite con circolare prot. n. 1254/M352 del 5 luglio
2001, quando dette qualità siano certificabili dalla C.C.I.A.A.;
in caso contrario, le predette qualità debbono essere comprovate
a mezzo di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
e) per gli Istituti universitari e gli enti pubblici di ricerca è
sufficiente che sia indicata la norma in forza della quale l'Istituto o
l'Ente è stato istituito, nonchè la relativa sede;
f) per gli Enti privati di ricerca, dichiarazione sostitutiva di atto notorietà
attestante la data di costituzione e l'attività svolta.
2.3)
- Esame della richiesta e della documentazione.
Il diritto ad usufruire dell'autorizzazione alla circolazione di prova
scaturisce dal fatto che in capo al richiedente si realizzino
le condizioni e i presupposti indicati ai paragrafi 1) e 2.1) e che
ne venga fornita prova attraverso l'esibizione della documentazione
indicata al paragrafo 2.2).
E' dunque sufficiente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il semplice
controllo documentale, fermo restando l'obbligo, per l'Ufficio Provinciale
della Motorizzazione, di esperire i prescritti controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese
dagli interessati.
Si segnala, inoltre, che non sussiste alcuna limitazione in ordine
al numero delle autorizzazioni rilasciabili in capo ad un medesimo soggetto
e, pertanto, non assume alcun rilievo l'accertamento preventivo del numero
di dipendenti occupati nell'ambito dell'azienda richiedente.
2.4)-
Rilascio dell'autorizzazione
Le autorizzazioni sono rilasciate, utilizzando le procedure informatiche
illustrate nelle istruzioni contenute nel file "RPA-MAN-2.6.4"
del CD già trasmesso agli Uffici Provinciali, sul modulo a
striscia continua a due carte (la prima per il richiedente, lal seconda
per gli atti) Mod. DTT 5651.
Pertanto,
devono ritenersi fuori uso i moduli:
- MC
858/F - "Autorizzazione per la circolazione di prova degli autoveicoli,
motoveicoli, rimorchi e ciclomotori";
- MC
861 - "Autorizzazione per la circolazione di prova delle macchine
agricole soggette ad immatricolazione";
- MC
865 - "Autorizzazione per la circolazione di prova delle macchine
operatrici soggette a registrazione".
La
procedura informatica predisposta consente:
-
di
non dover più trattare moduli diversi, per diversi tipi di
autoveicoli da autorizzare per la circolazione di prova , semplificando
le operazioni di magazzino;
-
di
non dover riempire a mano i suddetti moduli, con le note conseguenze
derivanti dalla scarsa leggibilità, dalla possibilità
di correzioni indebite e di falsificazioni;
-
di
poter disporre di una base di dati in linea, sempre disponibilie ed
aggiornabile con estrema semplicità;
-
di
ridurre il carico operativo derivante dalle richieste di informazioni
degli organi di polizia, dal momento che i dati sulle autorizzazioni
per la circolazione di prova sono disponibili in linea per tutte le
centrali operative di tutte le specialità di polizia;
-
di
azzerare il carico operativo derivante dalla fornitura di dati semestrali
al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal momento che
quest'ultima viene realizzata direttamente ed automaticamente dal
Centro Elaborazione Dati.
2.5)-
Nuove modalità di fornitura dei dati di cui alla legge 28 dicembre
1995, n. 54.
Si conferma che l'ultimo aggiornamento che gli uffici provinciali
dovevano trasmettere per posta, ai sensi della citata legge n.
54/95, era quello relativo alle targhe rilasciate o restituite
nel corso del secondo semestre del 1999.
Gli aggiornamenti successivi, ad iniziare da quelli relativi al primo
semestre 2000, s'intendono eseguiti con l'inserimento nell'archivio
magnetico delle posizioni per le quali si rilascia, si rinnova o si revoca
l'autorizzazione.
Resta a carico del Centro Elaborazione Dati di questo Dipartimento provvedere
ad inoltrare telematicamente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
i dati inseriti in archivio dagli Uffici Provinciali.
2.6)
- Rinnovo.
L'art. 1 comma 2, del Regolamento, fissa in un anno la validità
dell'autorizzazione per la circolazione di prova (es. un'autorizzazione
rilasciata il 10 febbraio 2003 scade, dunque, il 10
febbraio 2004).
L'autorizzazione è rinnovata previa verifica del permanere
dei requisiti richiesti per il primo rilascio. La richiesta di
rinnovo è presentata con le modalità previste al paragrafo
2.2), tranne il versamento sul conto corrente postale 121012, che
non è dovuto essendo il richiedente già in possesso della
targa di prova.
Le richieste di rinnovo possono essere presentate prima della scadenza,
a tutela degli interessi del richiedente che desideri evitare interruzioni
nell'utilizzazione dell'autorizzazione. In ogni caso, tuttavia il nuovo
termine di validità dell'autorizzazione comincia a decorrere dalla
data di stampa dell'autorizzazione rinnovata.
Tenuto conto, inoltre, che le imposizioni fiscali gravanti sul possesso
delle targhe di prova hanno a riferimento l'anno solare, ed in assenza
di specifiche prescrizioni regolamentari in ordine ai tempi entro i quali,
successivamente alla scadenza annuale, gli interessati sono tenuti a richiedere
il rinnovo dell'autorizzazione alla circolazione di prova, si dispone
che:
- per
le autorizzazioni in scadenza entro il 30 novembre, le richieste di
rinnovo possono essere presentate sino al 31 dicembre dello stesso anno;
-
per le autorizzazioni in scadenza entro il 31 dicembre, le richieste
di rinnovo possono essere presentate sino al 31 gennaio dell'anno successivo;
Resta
in ogni caso fermo che:
- trascorsi
inutilmente i predetti termini, gli interessati potranno esclusivamente
proporre istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione previa
restituzione di quella scaduta e contestuale distruzione della relativa
targa;
- successivamente
alla scadenza annuale e nelle more del rinnovo è preclusa la
possibilità di utilizzare l'autorizzazione (scaduta e non ancora
rinnovata) e la relativa targa.
Verificata la domanda e la documentazione l'Ufficio Provinciale della
Motorizzazione, ovvero lo studio di consulenza abilitato, provvede
la rinnovo dell'autorizzazione stampandone gli estremi su un nuovo modulo
DTT 565 l, in sostituzione del precedente che viene ritirato.
2.7)
- Aggiornamento
L'autorizzazione alla circolazione di prova è aggiornata ogni qualvolta
vi sia un mutamento riferito al soggetto intestatario (es. variazione
di sede, variazione di ragione sociale, ecc.), purchè sia tale
da non comportare l'estinzione del soggetto stesso e la costituzione di
un nuovo ente, nel qual caso si rende necessario il rilascio di una nuova
autorizzazione in capo al nuovo soggetto e la revoca dell'autorizzazione
già rilasciata al soggetto estinto.
A titolo di mera esemplificazione, mentre la trasformazione societaria
non comporta la creazione di un nuovo soggetto giuridico (poichè
in tal caso la società abbandona semplicemente il tipo sociale
cui appartaneva - es. società di responsabilità limitata-
assumendo un nuovo tipo sociale - es. società per azioni - ma senza
perciò introdurre soluzioni di continuità), la fusione societaria
implica necessariamente l'estinzione della società che viene incorporata
o si unisce ad altre per la creazione di un nuovo soggetto giuridico.
Ai soli fini fiscali, appare inoltre opportuno che sull'autorizzazione
alla circolazione di prova rilasciata al nuovo soggetto venga annotato,
nelle righe descrittive, che la stessa sostituisce l'autorizzazione già
rilasciata in capo al soggetto estinto, indicando il relativo numero di
targa di prova e la data dell'ultimo rinnovo.
2.8)
- Revoca
La revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova è disposta
dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione, con provvedimento motivato,
nel caso in cui venga meno una delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione
stessa è rilasciata.
In proposito, si sottolinea che detta revoca non possiede carattere sanzionatorio
poichè non viene disposta in presenza della commissione di illeciti.
Occorre infatti osservare che, per le irregolarità nell'uso
delle autorizzazioni alla circolazione di prova, l'art. 1, comma 5,
del Regolamento pone rinvio alle sanzioni contenute nell'art. 98, commi
3 e 4, del codice della strada, il quale prevede, oltre alle sanzioni
pecunarie, anche la sanzione amministrativa accessoria della confisca
del veicolo, ma non la revoca dell'autorizzazione.
Deve escludersi, quindi, la possibilità di adozione di un
provvedimento di revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova
inteso come provvedimento sanzionatorio e pertanto motivato con riferimento
alle irregolarità accertate dagli organi di controllo.
A seguito dell'adozione del provvedimento di revoca, l'interessato
è tenuto alla restituzione dell'autorizzazione presso l'Ufficio
Provinciale competente ed alla contestuale distruzione della relativa
targa.
2.9)
- Restituzione volontaria
L'intestatario dell'autorizzazione alla circolazione di prova può,
in ogni momento, chiedere la cessazione della stessa, mediante istanza
in bollo da presentare al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione
unitamente all'autorizzazione.
In
tal caso l'intestatario è anche tenuto a distruggere la relativa
targa.
L'Ufficio
della Motorizzazione, preso atto della richiesta, provvede ad annotare
la cessazione della targa di prova nel sistema informatico.
3)
- USO DELL'AUTORIZZAZIONE.
I veicoli muniti dell'autorizzazione e della targa per la circolazione
di prova, anche se in riparazione o non ancora carrozzati, possono circolare
su tutto il territorio nazionale, in qualsiasi ora e giorno della settimana,
a condizione che vengano impiegati per gli scopi consentiti: prove tecniche,
sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni
di vendita o di allestimento.
A norma dell'art. 1, comma 4, del
Regolamento, l'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione
di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso.
Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare
dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega, ovvero
un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione
stessa, purchè tale rapporto sia attestato da idonea documentazione
ed il collaboratore sia munito di delega.
Sul veicolo in circolazione di prova può prendere posto anche
il personale addetto alle operazioni di prova, se questa avviene per fini
tecnici, ovvero gli eventuali acquirenti, se il veicolo viene fatto circolare
a scopo di dimostrazione per vendita.
Con gli autoveicoli ed i rimorchi per trasporto di cose, nuovi di
fabbrica, muniti di targa prova rilasciata alla fabbrica costruttrice
di tali veicoli sia pure attraverso il suo legale rappresentante in Italia,
ovvero ad un concessionario munito di regolare mandato della casa costruttrice
del veicolo o del suo rappresentante in Italia, può essere trasportato,
durante la circolazione effettuata a scopo di prova tecnica, un carico
utile di proprietà della fabbrica stessa in luogo di zavorra.
A tali fini, sulle relative autorizzazioni viene riportata, a richiesta,
la seguente annotazione: "Qualora la targa di prova venga applicata
ad un veicolo per il trasporto di cose, nuovo di fabbrica, prodotto dalla
fabbrica ......... e che circoli a scopo di prova tecnica, tale veicolo
può trasportare, in luogo di zavorra, un carico utile di proprietà del
titolare della presente autorizzazione".
L'autorizzaizone alla circolazione di prova può essere utilizzata,
dai concessionari, commissionari, agenti di vendita e commercianti autorizzati
di veicoli a motore e loro rimorchi, sia per i veicoli nuovi, sia per
quelli da essi ritirati in permuta, sempre però soltanto per gli scopi
previsti.
4)
- TARGHE DI PROVA
L'art. 2, comma 3, del Regolamento
ha introdotto una rilevante semplificazione in tema di targhe di prova,
riducendole ad una sola tipologia, rappresentata graficamente nell'allegato
al Regolamento stesso, a fronte delle quattro sinora previste (per autoveicoli
e rimorchi, ciclomotori e motocicli, macchine agricole, macchine operatrici).
Tuttavia,
ai fini fiscali, appare rilevante che l'interessato indichi, all'atto
della richiesta di autorizzazione alla circolazione di prova, per quale
tipologia di veicoli intende utilizzare la targa di prova, tenuto conto
dell'attività svolta dallo stesso (es. fabbrica o commercio di
soli motorcicli o di soli autoveicoli, ecc.)
Detta indicazione è riportata sull'autorizzazione alla circolazione
di prova.
La targa
è composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera
"P" e da cinque caratteri alfanumerici e corrisponde, ai sensi
dell'art, 2, comma 1, del Regolamento, al numero dell'autorizzazione alla
circolazione di prova. Il fondo della targa è bianco. Il colore
dei caratteri e della lettera "P" è nero.
La targa
è trasferibile da veicolo a veicolo, unitamente alla autorizzazione
per la circolazione di prova.
4.1)
- Produzione delle targhe di prova
L'ulteriore ed innovativa semplificazione
introdotta dal regolamento e dai relativi decreti attuativi consiste nell'affidamento
della produzione delle targhe di prova anche agli studi di consulenza
che abbiano i requisiti indicati al paragrafo 7). Tali soggetti, una volta
abilitati, producono le targhe di prova utilizzando apparecchiature appositamente
omologate dalla Direzione generale della Motorizzazione (cfr. circolare
prot. 2006/404 del 13 novembre 2001 in tema di omologazione delle apparecchiature).
Nulla è
variato, invece, in tema di approvvigionamento delle targhe di prova destinate
al fabbisogno degli Uffici Provinciali, al quale continua a provvedere
l'Istituto Poligrafico dello Stato.
Il
prezzo di vendita delle targhe di prova prodotte dall'Istituto Poligrafico
dello Stato è fissato in 14,94 euro, derivante dalla somma del
"costo di produzione" e della "quota di maggiorazione"
prevista dall'art. 101, comma 1, del codice della strada; il relativo
ammontare deve essere versato sul conto corrente postale n. 121012 intestato
alla Sezione Tesoreria dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli
a motore.
Il prezzo di vendita
delle targhe di prova prodotte dagli studi di consulenza abilitati è
libero. Ad esso si aggiunge il versamento, a mezzo dello stesso conto
corrente postale n. 121012, della sola "quota di maggiorazione"
pari a 5,50 euro.
Di conseguenza,
all'atto della richiesta di autorizzazione alla circolazione di prova
da effettuarsi con le modalità descritte al paragrafo 2.2), deve
essere esibita la ricevuta del versamento sul conto corrente postale n.
121012:
- della
somma di 14,94 euro, se la targa viene fornita dall'Ufficio Provinciale
della Motorizzazione;
- della
somma di 5,50 euro, se la targa viene prodotta da un Studio di consulenza.
5)
- RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE TARGHE PROVA CON ALTRI STATI
L'Austria, con legge federale del 30.12.1982, ha
previsto, tra l'altro, che i veicoli muniti di targa prova italiana sono
ammessi alla circolazione in Austria. In considerazione di ciò è stato
consentito ai veicoli muniti di targa prova austriaca il transito sul
territorio italiano.
L'Italia e la Germania
hanno stipulato un accordo bilaterale, entrato in vigore il 1° gennaio
1994, per l'ammissione alla circolazione, ciascuna nel proprio territorio,
di veicoli in prova, muniti di documenti rilasciati dall'altro Paese (S.O.G.U.
n. 87 del 15.4.1994).
Analogo accordo
è stato stipulato, con decorrenza 1° maggio 1995, con la Repubblica di
San Marino (S.O.G.U. n. 164 del 15.7.1995).
6)
- SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE E DISTRUZIONE DELLA TARGA E RELATIVA AUTORIZZAZIONE
ALLA CIRCOLAZIONE DI PROVA
L'art.
3 del Regolamento prevede che il titolare dell'autorizzazione:
a)
in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione:
-
ne faccia denuncia, entro 48 ore, agli organi di polizia e provveda
alla distruzione della relativa targa;
- richieda
il rilascio di una nuova autorizzazione, sulla base della ricevuta di
resa denuncia, e si munisca di nuova targa
b)
in caso di deterioramento dell'autorizzazione:
- provveda
a distruggere la relativa targa;
- richieda
il rilascio di un anmuova autorizzazione, restituendo al contempo quella
deteriorata, e si munisca di nuova targa;
c)
in caso di smarrimento o sottrazione della targa;
- ne
faccia denuncia, entro 48 ore, agli organi di polizia;
- richieda
il rilascio di una nuova autorizzazione, restituendo al contempo quella
deteriorata, e si munisca di una nuova targa;
d)
in caso di distruzione o di deterioramento della targa:
- provveda
a munirsi di un nuovo esemplare, previa distruzione della targa deteriorata.
Nei casi previsti alle precedenti lett. b) e c) , l'autorizzazione è
restituita all'Ufficio della Motorizzazione (che annota la cessazione
nel sistema informatico) o allo Studio di consulenza presso il quale viene
presentata la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione.
In quest'ultimo caso, lo Studio
di consulenza allega l'autorizzazione restituita dall'utente alla documentazione
relativa al rilascio della nuova autorizzazione, che deve essere consegnata
all'Ufficio della Motorizzazione secondo le modalità illustate
al successivo punto 7.3)
Se successivamente alla
richiesta di rilascio della nuova autorizzazione il titolare rientra in
possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede
alla sua distruzione.
Ai soli fini fiscali,
in tutti i casi in cui è previsto il rilascio di una nuova autorizzazione,
nelle righe descrittive di quest'ultima sono annotati gli estremi dell'autorizzazione
cessata.
7)
- MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEGLI STUDI DI CONSULENZA AL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DI PROVA ED ALLA STAMPA DELLE RELATIVE
TARGHE
Gli
Studi di consulenza che intendono svolgere le attività relative
al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova
e quelle relative alla produzione e alla distribuzione delle targhe di
prova, presentano apposita istanza (in bollo) all'Ufficio Provinciale
della Motorizzazione nel cui ambito territoriale hanno la propria sede.
L'ufficio Provinciale della Motorizzazione
consente il collegamento con il centro Elaborazione Dati della Motorizzazione
per l'utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo predisposte,
consegna una copia delle istruzioni ad uso degli Studi di consulenza contenute
nel file "RPA-MAN-2.6.4" e assegna un quantitativo di moduli
in bianco sufficiente a coprire il fabbisogno mensile dell'impresa richiedente,
dopo aver verificato che quest'ultima:
a)
risulti regolarmente autorizzata dalla Provincia all'esercizio dell'attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
b) sia abilitata alla procedura di "prenotamotorizzazione"
c) usufruisca di un collegamento telematico con il Centro di Elaborazione
Dati della Motorizzazione privo di concentratori intermedi;
d) sia dotata di idonea stampanete per la roduzione delle autorizzazioni
alla circolazione di prova e di apparecchiatura omologata, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento, per la produzione delle targhe
di prova.
A
tale, ultimo riguardo, si fa presente che, al momento, risulta omologata,
con certificato del 17 giugno 2002, l'apparecchiatura della ditta FABRICAUTO
- modello FA78 - nonchè, con certificato del 13 gennaio 2003, l'apparecchiatura
della ditta Erich UTSCH AG - modello ECO 25 -. Si fa riserva di comunicare
gli estremi di omologazione delle apparecchiature che saranno successivamente
omologate.
Al fine dell'attivazione
del centro Elaborazione Dati della Motorizzazione per l'utilizzazione
delle procedure informatiche allo scopo predisposte, l'Ufficio Provinciale
della Motorizzazione inserisce il codice "SI" nel campo "abilitazione
targhe prova", il valore "SI" nel campo "funzione"
ed il codice agenzia nel campo "codice utenza" della maschera
"UTAG" con le modalità indicate nelle istruzioni ad uso
degli Uffici Provinciali contenute nel file "RPA-MAN-2.6.4".
Ricevute tali informazioni, il centro elaborazione dati della motorizzazione
provvede a configurare ed a rendere operativo lo Studio di consulenza.
Una volta
abilitato, lo studio di consulenza espone, all'esterno dei locali dove
ha la sede, l'insegna allegata al decreto del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti n. 374/2003.
L'Ufficio
Provinciale della Motorizzazione provvede, ai sensi dell'art. 2, comma
9 del predetto decreto ministeriale, ad effettuare le verifche necessarie
per assicurare la corretta applicazione delle procedure previste dal Regolamento,
anche mediante ispezioni presso le imprese di consulenza automobilistica
abilitate.
7.2)
- Presa in carico e rendicontazione dei Moduli DTT 565I
Dell'avvenuta
consegna dei moduli DTT 565I è redatto apposito verbale, copia
del quale è consegnato allo studio di consulenza. In detto verbale
sono indicati la data dell'avvenuta consegna, il numero dei moduli consegnati
e le generalità della persona che li ha materialmente ricevuti.
Il funzionario responsabile sottoscrive il verbale unitamente alla persona
che ha ricevuto i moduli e vi appone il timbro dell'Ufficio.
La presa in
carico e l'utilizzo dei moduli sono annotati, a cura dello studio di consulenza,
in apposito registro cartaceo, rilegato e recante pagine numerate. L'Ufficio
Provinciale della Motorizzazione appone sull'ultimo foglio del registro
la seguente dicitura: "Il presente registro dello Studio di consulenza....................consta
di numero....... pagine", seguita dalla data, dalla firma del
funzionario responsabile e dal timbro dell'Ufficio.
Nel predetto
registro, sono indicati la data di ritiro dei moduli, il numero dei moduli
ritirati, il numero di moduli utilizzati ogni giorno, distinguendo i moduli
correttamente utilizzati da quelli scartati per errori di stampa o per
qualunque altra causa.
La contabilizzazione
progressiva dei moduli utilizzati o scartati è impostata in senso
decrescente, in modo da riportare a zerto i moduli presi inconsegna.
I moduli scartati
sono distrutti, a cura dello studio di consulenza, non prima di un anno
decorrente dalla data di consegna.
7.3)
- Modalità di rilascio dell'autorizzazione alla circolazione
di prova e della relativa targa da parte degli Studi di consulenza.
Alla
ricezione di ciascuna istanza, lo studio di consulenza abilitato accerta
l'dentità del richiedenete e ne acquisisce la fotocopia del documento
di identità, verifica l'idoneità e la completezza della
domanda e della documentazione, l'avvenuto versamento delle imposte e
dei diritti dovuti e trasmette telematicamente le informazioni necessarie
al Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione.
Quest'ultimo,
effettuati i controlli e gli aggiornamenti d'archivio, consente allo Studio
di consulenza di stampare immediatamente il documento richiesto. Stampato
il documento, lo Studio di consulenza produce la relativa targa di prova
con l'apparecchiatura omologata di cui è dotata e consegna immediatamente
documento e targa al richiedente.
Entro le ore
venti di ogni giornata lavorativa, lo Studio di consulenza chiede al Centro
Elaborazione Dati della Motorizzazione, utilizzando le apposite procedure
informatiche, di stampare l'elenco dei documenti emessi nella giornata.
Il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione provvede ad inviare copia
del suddetto elenco all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione competente
per territorio.
Entro la fine
dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo,
l'elenco dei documenti emessi dallo studio di consulenza, corredato dalle
istanze presentate dagli utenti e dalla relativa documentazione, ivi compresa
la fotocopia del documento d'identità del richiedente, è
consegnato al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione. Quest'ultimo
controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la
regolarità delle istanze e della documentazione, provvede a protocollarle
e ad archiviarle.
In caso di
accertata irregolarità della domanda o della documentazione, o
nel caso in cui la relativa consegna avvenga oltre il termine previsto,
l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione cancella il documento irregolarmente
emesso dall'archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione.
Entro l'orario
di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, lo studio di
consulenza restituisce il documento irregolarmente emesso all'Ufficio
Provinciale della Motorizzazione che provvede alla sua distruzione.
Ove la restituzione
non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarità
del documento, l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione sospende l'operatività
del collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione
fino alla restituzione del documento irregolarmente emesso e segnala l'accaduto
alla competente Provincia, al fine della eventuale adozione di provvedimenti
sanzionatori, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 264/1991, nonchè
agli organi di polizia affinchè possano provvedere al ritiro del
documento.
Il collegamento
telematico è sospeso, per la prima volta, per un periodo non superiore
a un mese; per la seconda volta, per un periodo non superiore a tre mesi
e, per la terza volta, per un periodo non inferiore a un anno.
Durante il
periodo di sospensione del collegamento telematico, lo Studio di consulenza
non può esporre, all'esterno dei locali ove ha sede, l'insegna
il cui prototipo è allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti n. 374/2003.
Va evidenziato,
infine, che gli Studi di consulenza, nell'ottemperare all'obbligo di restituzione
dei documenti irregolari, non possono comunque ritenersi responsabili
della mancata restituzione derivante da fatti imputabili ai titolari dei
documenti stessi (es.: irreperibilità, rifiuto di riconsegna, ecc.).
Pertanto,
la sospensione del collegamento non può essere legittimamente disposta
nei confronti degli operatori che dimostrino documentalmente di aver adottato
ogni consentita iniziativa tesa al recupero dei documenti irregolari (es.:
fax, telegrammi, raccomandate A.R. , segnalazioni agli organi di polizia,
ecc.).
8)
- ENTRATA IN VIGORE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le
disposizioni contenute nella presente circolare entrano in vigore il 15
marzo 2004.
A decorrere
dalla medesima saranno attivate le procedure informatiche di abilitazione
degli Studi di Consulenza.
Nelle more,
gli Studi di Consulenza in possesso dei requisiti previsti, possono sin
d'ora, inoltrare richiesta di abilitazione all'Ufficio Provinciale della
Motorizzazione competente per territorio.
Le autorizzazioni
alla circolazione di prova rilasciate o rinnovate prima dell'entrata in
vigore delle presenti disposizioni mantengono la loro validità
fino alla scadenza annuale. Pertanto, le nuove autorizzazioni e le nuove
targhe sono rilasciate:
-
dalla data di entrata in vigore della presente circolare, per i primi
rilasci;
- dalla
data di scadenza dell'autorizzazione, per i rinnovi.
Alle
domande di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata
in vigore delle presenti disposizioni, i richiedenti devono perciò
allegare, oltre alla documentazione prevista al punto 2.6), anche le targhe
di prova vecchio tipo di cui sono in possesso, per la sostituzione con
targhe nuovo tipo. Le targhe vecchio tipo, ritirate all'atto del rinnovo,
sono distrutte a cura degli Uffici della Motorizzazione secondo le modalità
in uso e nel sistema informatico ne è annotata la cessazione.
Ai soli fini
fiscali, nelle righe descrittive delle nuove autorizzazioni sono annotati
gli estremi delle autorizzazioni sostituite.
9)
- ABROGAZIONI
Dalla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono abrogate
le circolari U. di G. MOT A 30 del 2 dicembre 1999 e prot. n. 478/M363
del 18 febbraio 2002, nonchè ogni altra disposizione in contrasto
con la presente.
La
presente circolare sarà pubblicata sul sito internet www.infrastrutturetrasporti.it.
IL
CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott.
Ing. Amedeo Fumero)
IL
NOSTRO UFFICIO E' OPERATIVO PER IL RILASCIO DELLA TARGA DI PROVA PERSONALIZZATA
IN TEMPO REALE
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