L'IMPORTO DA PAGARE PER IL RINNOVO - QUANTO SI PAGA LA POTENZA ESPRESSA IN KW Le tariffe del bollo sono calcolate in base alla potenza del motore espressa in Kilowatt. Questo dato si trova normalmente sulla facciata in alto a destra della carta di circolazione, tre righe sopra l'indicazione della vecchia potenza fiscale, in corrispondenza della voce "pot. max KW". Per i veicoli più recenti o reimmatricolati a partire dalla fine del 1999, che sono muniti della carta di circolazione di tipo attuale (cioè, in un foglio di formato A4 piegato in quattro parti, invece di quello ripiegato in dodici parti secondo il formato precedente), il documento contiene l’indicazione della potenza sotto la voce “P.3”. L’IMPORTO ANNUO DEL BOLLO
E’ PARI A € 2,58 a KW su tutto il territorio nazionale, tranne che
per i residenti nel Veneto, nella Calabria, in Campania, in Abruzzo,
nelle Marche e nel Molise.
Il conteggio per un'autovettura
di 55 KW (su tutto il territorio nazionale, tranne Veneto, Calabria,
Campania, Abruzzo, Marche e Molise) è: 55 x 2,58 = € 141,90 LA POTENZA ESPRESSA IN CV Se nella carta di circolazione non sono indicati i KW, il calcolo va effettuato in base al numero dei CV riportati di fianco alla voce "pot. max" (di solito sulla terza pagina del libretto). L’IMPORTO ANNUO DEL BOLLO a CV E’ PARI A:
In base al rapporto di conversione 1 CV = 0,736 KW. Chi ha un veicolo con potenza espressa in CV può calcolare l'importo del bollo direttamente in base ai KW dopo aver convertito la potenza da CV a KW. Si può prelevare la Tabella di conversione da CV a KW. E' corretto comunque calcolare il bollo sulla base della tariffa espressa in CV. IL VERSAMENTO E GLI ARROTONDAMENTI L’importo da versare deve essere arrotondato sempre ai centesimi, tenendo conto che se dai conteggi di tariffa vi è un importo espresso con più di due decimali, occorre arrotondare al secondo decimale. L'arrotondamento è per difetto, se la terza cifra dopo la virgola è da 0 a 4, per eccesso se tale cifra sia pari a 5 o superiore. Esempio € 257, 215 si arrotonda a € 257,22, mentre entro 257,214 si arrotonda a € 257,21. N.B. I versamenti delle tasse automobilistiche per i veicoli immatricolati nella provincia autonoma di Trento devono essere, invece, arrotondati all'unità di Euro secondo le delibere emanate (delibera n. 2751 del 25 ottobre 2001 e n. 3426 del 21 dicembre 2001). Nel sito sono offerti 2 sistemi di calcolo automatico del bollo:
Per avere gli importi in € già calcolati in base al numero di KW della propria vettura preleva le tabelle:
LE AUTO ANZIANE (con almeno 30 anni) Sono esenti dalla tassa automobilistica i veicoli (autovetture, motoveicoli, eccetera) costruiti da almeno trent’anni, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti (per la Lombardia si veda il paragrafo successivo). Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare una domanda apposita. Per verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal “libretto” di circolazione. Se però il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini dell'agevolazione la data di costruzione. Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore). Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche. Questo regime agevolato non si applica ai veicoli “ad uso professionale”. Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida.La tassa annuale è pari a: per i motoveicoli
per gli autoveicoli
LE AUTO E LE MOTO STORICHE FRA 20 E 30 ANNI I benefici
indicati per le auto "anziane" nel paragrafo precedente si applicano
con le stesse modalità nei riguardi dei veicoli che abbiano
compiuto vent’anni e che abbiano i requisiti per essere considerati
di particolare interesse storico e collezionistico. Si considerano
tali i veicoli costruiti specificamente per le competizioni,
quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche
in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, ed infine
i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico
in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico
o di costume. A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il
beneficio in questo caso non spetta automaticamente, ma solo
se vi è stata, da parte dell’apposito Ente associativo riconosciuto
dalla legge (ASI - Automotoclub Storico Italiano), la preventiva
determinazione che individui quali sono i veicoli di particolare
interesse storico e collezionistico. I motoveicoli possono essere
individuati anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).
Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade
pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria
dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del
motore) a titolo di tassa di circolazione. Il pagamento può
effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché
anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade
pubbliche. La tassa annuale è pari a: per i motoveicoli
per gli autoveicoli
Il superbollo diesel è soppresso con effetto dal 1° gennaio 2005. Le vecchie auto a gasolio non "ecodiesel", tenute alla sovrattassa fino al 2004, dal 2005 rinnoveranno il bollo pagando il normale importo su base annua stabilito per la tariffa a benzina, senza possibilità di frazionamento su base quadrimestrale. La scadenza di
rinnovo del bollo varia da vettura a vettura. A questo riguardo bisogna
semplicemente collegarsi alla scadenza dell'ultimo bollo pagato. Il
rinnovo di pagamento va infatti effettuato entro l'ultimo giorno del
mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente. Questa
è una regola che vale sempre (salvo casi di proroga espressa) e per
qualsiasi tipo di veicolo (autovetture, motocicli, autocarri, eccetera).
Ad esempio, il bollo scaduto a luglio, va rinnovato entro agosto,
quello scaduto ad agosto va rinnovato entro settembre. Ecco un prospetto di alcune delle scadenze più diffuse di pagamento. TABELLA 1
Occorre distinguere tra due ipotesi: quella in cui l’acquisto avvenga da un privato e quella in cui avvenga da un commerciante di veicoli.
IL PRIMO BOLLO PER L’AUTO NUOVA Quando si paga Il primo bollo deve essere eseguito entro il mese di immatricolazione. Se però questa è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, per pagare c’è tempo fino all’ultimo giorno del mese successivo. Se l’ultimo giorno del mese cade di giorno festivo o di sabato, la scadenza è spostata al primo giorno feriale successivo. A partire dai veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2004, in Lombardia e in Piemonte valgono regole diverse. Il termine per effettuare il primo pagamento è stabilito fino all’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione anche per i veicoli immatricolati nei primi ventuno giorni del mese. In ogni caso, IL MESE DI IMMATRICOLAZIONE DEVE ESSERE PAGATO PER INTERO (anche nel caso limite dell’immatricolazione avvenuta l’ultimo giorno del mese). La data di immatricolazione si rileva dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via rilasciato dagli uffici della ex Motorizzazione civile. Per le auto acquistate usate da un rivenditore, vale la data di AUTENTICA NOTARILE dell'atto di vendita. Per quanti mesi si paga Per le auto immatricolate a cavallo tra fine 2005 e i primi mesi del 2006, le scadenze sono le seguenti, differenziate a seconda che la potenza dell’auto sia fino a 35 KW, oppure sia superiore: TABELLA 2 Valida su tutto il territorio nazionale eccetto Lombardia e Piemonte
Tali regole valgono per le autovetture alimentate a benzina, gpl, metano, benzina+gpl, benzina+metano ed ecodiesel. Lombardia
e Piemonte Quanto si paga La tariffa valida sul territorio nazionale relativamente a pagamenti effettuati per meno di 12 mesi (fino a 11 mesi) è pari a € 2,66 (in Veneto, Calabria,Campania e Abruzzo è € 2,93; nelle Marche € 2,87; nel Molise € 2,85). Il conteggio per un'autovettura di 26 KW che paga per 9 mesi, su tutto il territorio nazionale (tranne Veneto, Calabria, Campania, Marche, Abruzzo e Molise) è il seguente: (26 x 2,66) : 12 x 9 = € 51,87 Quando accade, invece, che il primo bollo è dovuto per 12 mesi si applica una tariffa annua di poco inferiore (che tiene conto di una riduzione del 3%). La tariffa annua sul territorio nazionale è pari a € 2,58 (in Veneto, Calabria, Campania e Abruzzo è € 2,84; Marche € 2,79; Molise € 2,76). Il conteggio per un'autovettura di 45 KW su tutto il territorio nazionale (tranne Veneto, Calabria, Campania, Marche, Abruzzo e Molise) è il seguente: 45 x 2,58 = € 116,10 Per avere gli importi in € già calcolati in base al numero di KW della propria vettura preleva le tabelle:
L'importo annuale della tassa di circolazione per i ciclomotori (veicoli fino a 50 cm cubici di cilindrata) è pari a € 19,11 (37.000 lire) su tutto il territorio nazionale (in Veneto, Calabria, Campania, Abruzzo è € 21,02; Marche € 20,63; Molise € 20,45; Lombardia € 22,00; Piemonte € 20,00). Il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2006. Il pagamento può essere effettuato (senza applicazione di sanzioni) anche dopo il 31 gennaio 2006, purché prima della messa in circolazione del ciclomotore. In qualsiasi momento sia effettuato, il pagamento ha validità per l'anno solare in corso (fino al 31 dicembre 2006). Resta fermo l'obbligo di esibire il contrassegno di pagamento su richiesta degli organi preposti al controllo su strada. Non c'è però obbligo di conservarlo per gli anni successivi. Le infrazioni di pagamento sono rilevate su strada dagli organi di controllo e comportano l'irrogazione di una sanzione. Non si è tenuti al pagamento della tassa per i ciclomotori che, nel corso dell'intero anno solare, rimangono completamente inutilizzati, cioè senza mai circolare su strade e luoghi pubblici.
Su tutto il territorio nazionale (tranne Veneto, Calabria, Campania, Marche, Lombardia, Piemonte, Abruzzo e Molise) Fino a 11 kW importo fisso € 19,11 Con potenza superiore a 11 kW = € 0,88 a kW (€ 0,65 CV) + importo fisso € 19,11 Conteggio per un motociclo di 33 kW: (0,88 x 33) + 19,11 = € 48,15 Per il Veneto, la Calabria, la Campania e l’Abruzzo: Fino a 11 kW importo fisso € 21,02 Con potenza superiore a 11 kW = € 0,97 a kW (€ 0,71 CV) + importo fisso € 21,02 Conteggio per un motociclo di 33 kW : (0,97 x 33) + 21,02 = € 53,03 Per le Marche: Fino a 11 kW importo fisso € 20,63 Con potenza superiore a 11 kW = € 0,95 a kW (€ 0,70 CV) + importo fisso € 20,63 Conteggio per un motociclo di 33 kW : (0,95 x 33) + 20,63 = € 51,98 Per il Molise: Fino a 11 kW importo fisso € 20,45 Con potenza superiore a 11 kW = € 0,94 a kW (€ 0,69 CV) + importo fisso € 20,45 Conteggio per un motociclo di 33 kW : (0,94 x 33) + 20,45 = € 51,47 Per la Lombardia e il Piemonte: Fino a 11 kW importo fisso € 22,00 Con potenza superiore a 11 kW = € 1,00 a kW ( € 0,74 CV) + importo fisso € 22,00 Conteggio per un motociclo di 33 kW : (1,00 x 33) + 22,00 = € 55,00 Per avere gli importi in € già calcolati in base al numero di kW del proprio motociclo preleva le tabelle:
La scadenza naturale per il rinnovo del bollo motocicli può essere o nel mese di febbraio, o in quello di agosto di ogni anno. Ciò dipende dalla scadenza dell'ultimo bollo pagato in precedenza (che può essere o a gennaio o a luglio di ogni anno). E' sbagliato, quindi, pagare il rinnovo in mesi dell'anno diversi, come a esempio nel corso del mese di gennaio, allorquando invece tocca ai ciclomotori e ad altre fasce di veicoli. Nel caso di primo bollo, per avere gli importi in € già calcolati in base al numero di kW del proprio motociclo preleva le tabelle:
IL BOLLO PER I QUADRICICLI LEGGERI I quadricicli leggeri sono tecnicamente equiparati ai ciclomotori (hanno gli stessi limiti di velocità e cilindrata) e questo vale anche ai fini del bollo,per cui si applicano a questi veicoli le stesse regole illustrate poco sopra per i ciclomotori (vedere la sezione IL BOLLO PER I CICLOMOTORI). Tuttavia, dal 1° gennaio 2003, tali quadricili sono soggetti ad una tariffa più alta rispetto a quella dei ciclomotori: 50 euro su tutto il territorio nazionale (per la Lombardia, la tariffa è la stessa se il veicolo è alimentato a benzina, mentre per i veicoli a gasolio la tariffa base di 50 euro è maggiorata aggiungendo 1 euro per ogni KW di potenza effettiva del motore). Attenzione: la tariffa di 50 euro si applica esclusivamente ai quadricicli leggeri. Per gli altri quadricicli (quelli che superano almeno uno dei tre requisiti necessari per entrare nella categoria dei "leggeri"), continuano a valere gli importi e le regole dei motocicli.
Il pagamento del
bollo è possibile presso:
Pagamento presso le Poste Devono essere compilati gli appositi bollettini di conto corrente distribuiti gratuitamente presso gli stessi uffici. Sono disponibili:
Il versamento in posta verrà controllato e registrato sugli archivi magnetici solo in un secondo momento. Si raccomanda di fare molta attenzione a scrivere il numero di targa con grafia chiara e leggibile, senza commettere errori sulla parte del bollettino destinato a rimanere in possesso dell'ufficio. L'elenco dei numeri di C/C da riportare sul modulo sono indicati nella tabella 3. TABELLA 3
Pagamento presso le tabaccherie Presso la tabaccheria, l’automobilista dovrà compilare una schedina con i dati necessari alla identificazione del veicolo:
Sono disponibili due tipi di schede utilizzabili per diverse tipologie di pagamento: scheda A per autovetture e veicoli a uso promiscuo per i quali il pagamento è effettuato senza riduzioni o agevolazioni; scheda B per:
Il costo di questo servizio è di € 1,55. Se si paga in ritardo, oltre alla tassa si è soggetti anche al pagamento di sanzioni, che crescono a seconda del ritardo con cui il pagamento viene fatto (v. Tabella 4). TABELLA 4
Insieme al pagamento di tassa più sanzione, devono essere aggiunti gli interessi sulla tassa non pagata, calcolati su base giornaliera, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento omesso e fino a quello dell'effettivo versamento. Per ogni giorno di ritardo, entro il primo anno, gli interessi sono pari al:
PER POTER BENEFICIARE DELLE SANZIONI RIDOTTE, IL CONTRIBUENTE DEVE PROVVEDERE AL VERSAMENTO CONTESTUALE DELLA TASSA, DELLA SANZIONE E DEGLI INTERESSI. Chi paga in ritardo può ottenere, direttamente tramite l'applicazione inserita nel nostro sito, il calcolo della sanzione e degli interessi da pagare. Per i pagamenti effettuati oltre l'anno la sanzione è applicabile d'ufficio ed è pari al 30% della tassa: sono inoltre dovuti gli interessi nella misura del 1,375% per ogni semestre maturato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per il pagamento (2,5% a semestre fino al 30 giugno 2004). I disabili possono godere dell’esenzione permanente dal bollo auto. Per godere dell'esenzione, il veicolo deve essere intestato allo stesso disabile, ovvero a un soggetto rispetto al quale quest’ultimo è fiscalmente a carico (ciò si verifica se il disabile ha un reddito annuo lordo non superiore a € 2.840,51, pari a lire 5 milioni e mezzo). Non sono agevolabili i veicoli intestati a società od enti, pubblici o privati. Hanno diritto all’esenzione le seguenti categorie di disabili:
L’esenzione spetta per un solo veicolo, con facoltà di scelta da parte dell'interessato che nella domanda di esenzione deve indicare la relativa targa. Inoltre è necessario che:
Qualora la disabilità rientri in una delle ipotesi sopra indicate nella lettera b., l'adattamento del veicolo non è richiesto come condizione per usufruire dell'esenzione dal bollo auto. I disabili che hanno presentato domanda di esenzione nel corso degli anni passati non sono obbligati a ripresentarla nel 2004, se perdurano le condizioni di esonero. Riduzioni per veicoli elettrici e a gas Viene applicata una riduzione del 75% sulla tariffa base della tassa automobilistica per autoveicoli uso promiscuo e autovetture che abbiano le seguenti caratteristiche:
Altri tipi di riduzione:
LA PERDITA DI POSSESSO E L'ANNULLAMENTO DEGLI ARRETRATI Il
proprietario di un veicolo non è più tenuto a pagare la tassa automobilistica
a partire dal periodo d’imposta successivo al momento in cui viene
effettuata l’annotazione al PRA della perdita di possesso. In mancanza
di annotazione l’obbligo di pagare è sospeso ugualmente qualora il
proprietario produca un atto di data certa che dimostri il mancato
possesso del veicolo. Questa regola trova una attenuazione per i residenti in Puglia, Provincia di Trento, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Piemonte, dove si tiene conto, a favore del contribuente, della porzione di anno di mancato possesso del veicolo. La disciplina di questa deroga cambia da Regione a Regione. Con la circolare 2/2002 la Direzione Normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, pur non potendo avere di per sé efficacia retroattiva, è assistita da una particolare garanzia, data dal fatto che la veridicità del suo contenuto è indirettamente assicurata da previsioni di responsabilità penale per l'ipotesi di affermazioni false. Se, pertanto, l'automobilista, oltre a produrre la dichiarazione sostitutiva, è in grado di rafforzare le sue attestazioni presentando almeno uno dei seguenti documenti:
si può ritenere che l'insieme di questa documentazione possa dare alle dichiarazioni del contribuente un valore <<sufficiente per indurre l'ufficio ad escludere il pagamento della tassa a decorrere dalla data in cui - come risulta dalla dichiarazione sostitutiva corroborata dalla documentazione allegata - si è verificata la perdita di possesso. GLI AUTOCARRI E LA MASSA RIMORCHIABILE La tassazione degli autocarri ha due regimi, che si applicano a seconda della massa complessiva del veicolo:
A queste tariffe va aggiunta una tassa commisurata alla massa rimorchiabile del veicolo, qualora esso sia idoneo al traino. Questa tassa è in vigore dal 2001 in sostituzione di quella sui rimorchi, che è stata abolita. I rimorchi, quindi, non sono più soggetti al bollo. Per quanto riguarda la tassa sulla massa rimorchiabile, in Puglia, Lombardia e Piemonte è stata rimodulata la griglia tariffaria con nuovi importi decorrenti dal 1° gennaio 2004 e con la previsione di una fascia esente fino a 6 tonnellate di massa rimorchiabile. L'Umbria (dal 2003) e la Toscana (dal 2004) hanno previsto solo tale ultima esenzione. LE TARGHE DI PROVA E LE TARIFFE PER I RIMORCHI SPECIALI Le targhe di prova pagano un tipo di tariffa con il metodo della tassa fissa annua. Una volta pagata, la tassa ha validità fino al 31 dicembre successivo. L'importo della tassa fissa annua (che, in assenza di proroghe particolari, va pagata entro il 31 gennaio di ogni anno) cambia in base alla classe del veicolo e al gruppo regionale di appartenenza. Le targhe destinate a non essere adoperate debbono essere restituite agli uffici della ex Motorizzazione non oltre il 31 dicembre dell’anno già coperto da pagamento. In caso contrario scatta l’obbligo di rinnovo. Ciò discende dal fatto che dal 1996 questa tassa è stata trasformata in tassa “di possesso”, per cui l’obbligo di pagamento sussiste indipendentemente dall’utilizzo della targa e anche se non è stato richiesto od ottenuto il rinnovo dell’autorizzazione annuale. LA SOPPRESSIONE DELLE TASSE SUGLI AUTOSCAFI Sono definitivamente abolite, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le tasse sugli autoscafi, le quali erano dovute fino al 2000 in caso di uso pubblico o trasporto merci. LE NUOVE MODALITA' DI RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE A partire dal 1° gennaio 2002 le controversie in materia di bollo auto rientrano nella competenza delle Commissioni tributarie provinciali. La modifica (fino al 31 dicembre 2001 era competente il tribunale civile) è stata introdotta dall’articolo 12 della legge Finanziaria 2002. Essa comporta l’applicazione delle regole stabilite, per il contenzioso tributario, dal decreto legislativo n. 546 del 1992, e successive modificazioni. Il ricorso potrà essere presentato direttamente dal contribuente, senza che sia obbligatoria la difesa tecnica, per controversie riguardanti tributi in contestazione fino a € 2.582,28 (pari a 5 milioni di lire). A tali fini non si tiene conto delle sanzioni, né degli interessi. Le controversie insorte fino al 31 dicembre 2001 rimangono incardinate presso il giudice all’epoca competente. |
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